Società di recupero crediti sanzionata per 320.000 euro per invio di atti di citazione senza rispetto del foro competente

CTCU: solo una corretta informazione può aiutare
conto questo tipo di comportamento scorretto


Già nel 2013, il Centro Tutela Consumatori aveva segnalato all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) la società Telkom S.p.A. per una supposta pratica commerciale scorretta. Tale società si occupava del recupero crediti dell'emittente televisiva a pagamento Sky Italia Srl, dietro incarico di tale ultima società.

Di quale pratica si trattava? Ancora nel 2010, un'associata del CTCU ci aveva segnalato come Sky avesse emesso ed inviato alla stessa una fattura per il prolungamento dell'abbonamento, che a suo dire, non era mai stato né richiesto né pattuito. L'associata del CTCU aveva quindi provveduto a contestare la fattura. La contestazione non aveva condotto ad alcun risultato desiderato, motivo per cui l'utente aveva deciso di rivolgersi al CTCU. La nostra associazione aveva così provveduto ad inviare un reclamo a Sky ma neppure questo intervento aveva sortito una reazione da parte dell'emittente. Il CTCU aveva quindi provveduto ad inviare un'ulteriore richiesta scritta di spiegazioni a Sky, ma anche in questo caso non vi era stato nessun riscontro da parte della società. Il caso sembrava chiuso ed in effetti per tre anni non era successo più nulla.

Nel 2013, come un fulmine a ciel sereno, la nostra associata si era vista recapitare da parte di Sky un atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Roma. L’utente si era quindi nuovamente rivolta al CTCU per assistenza. Per i consulenti del Centro era apparso subito chiaro che quell’atto di citazione presentava delle anomalie. Innanzitutto non vi era stato, nel caso della consumatrice, alcun tentativo di conciliazione, procedura che è obbligatoria per legge nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre il foro competente, nel caso dell’eventuale giudizio, doveva essere quello del luogo di residenza del consumatore e non quello dove ha sede (o dove faceva comodo) alla società.

Il caso specifico era stato poi risolto velocemente dal CTCU e Sky aveva deciso di ritirare l'azione di recupero del credito, avviata. Ciononostante, il CTCU aveva deciso di segnalare il comportamento di Sky e Telkom SpA all'AGCM.

Qualche giorno fa vi è stata la decisione dell'AGCM sul caso: Telkom SpA non ha agito correttamente nell'azione di recupero del credito, considerato che in una parte degli atti di citazione inviati (non si trattava quindi solo del caso dell'associata del CTCU) il foro indicato era di un luogo diverso da quello di residenza del consumatore; inoltre era sta indicata una data “fittizia” di prima udienza. L'azione della società, secondo l'Autorità, era volta “non a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale, ma a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario”. In altre parole, che sarebbe stato meglio pagare subito per evitare il rischio di un processo.

Per il Centro Tutela Consumatori si tratta dell'ennesima prova del fatto che solo una corretta e completa informazione costituisca un valido baluardo contro vessazioni e pratiche commerciali poco serie. Nel caso della nostra associata, se la stessa non avesse deciso di rivolgersi al CTCU, avrebbe probabilmente deciso di pagare i 350 euro richiesti, piuttosto che rischiare di affrontare una causa legale. In quel di Roma ... per giunta!


Comunicato stampa
Bolzano, 06.02.2015