I risparmiatori ottengono nei tribunali dell’Alto Adige e in quelli italiani grandi vittorie contro le banche per i bond andati in default


Il Centro tutela dei consumatori dell’Alto Adige è con viva soddisfazione che rende noto che i risparmiatori che agiscono a tutela dei loro diritti nei confronti delle banche ottengono grandi vittorie e ritornano in possesso dei loro sudati risparmi oltre interessi e molto spesso oltre rivalutazione monetaria.

Da tempo il centro ha affidato la tutela legale dei alcuni assistiti nel settore degli investimenti all’avvocato professor Massimo Cerniglia di Roma, coordinatore legale anche della Federconsumatori nazionale.

A giugno dello scorso anno, come si ricorderà, è stata ottenuta dal suddetto avvocato per un iscritto del centro una storica prima sentenza contro la Cassa Rurale di Villa Bassa, sentenza emessa dal tribunale di Brunico. Il risparmiatore aveva investito oltre il 70% dei propri risparmi in un titolo Lehman e la banca non lo aveva avvertito dell’inadeguatezza per dimensione avendo concentrato in un solo titolo una parte troppo rilevante dei propri risparmi. La banca è stata condannata a restituire tutte le somme investite, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. La banca entro 10 giorni ha pagato ma ha dichiarato che si trattava di una sentenza non definitiva, facendo intendere che avrebbe proposto appello. Il termine per l’appello è scaduto il 23 gennaio 2014 e la banca non ha impugnato la sentenza, con la conseguenza che il risparmiatore ha definitivamente acquisito le somme ottenute.

In data 4 marzo 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato una sentenza favorevole ottenuta da un risparmiatore contro la Deutsche Bank per bond Cirio, per la somma di oltre € 50.000, condannando anche alle spese legali relative anche all’appello. La Corte ha confermato che la banca ha violato l’articolo 28 del regolamento Consob in quanto non ha dato al risparmiatore notizie sufficienti sul titolo che si acquistava e sul rischio dell’operazione. L’operatore che ha venduto i titoli, inoltre, non era neppure lui a conoscenza dei rischi del titolo, con violazione, sempre da parte della banca, dell’articolo 26 del regolamento Consob.

In data 13 maggio 2013 il tribunale di Roma ha condannato la Banca Nazionale del Lavoro a risarcire un risparmiatore ii bond Cirio la somma di euro 20.518 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Anche qui si è rilevata da parte del giudice un difetto di informazione da parte della banca in merito ai titoli e tale omissione è stata considerata grave anche se addirittura sino a un anno prima dell’investimento l’ investitore era stato un promotore finanziario.

Ciò dimostra che le informazioni sui titoli vanno sempre date in quanto rendono consapevoli i risparmiatori sull’investimento.

In data 21/12/2013 la Corte di appello di Palermo, ha riformato una sentenza negativa per il risparmiatore che aveva investito € 35.000 in titoli Cirio. Il risparmiatore in primo grado, come si è detto, aveva perso e la corte ha capovolto il giudizio e ha dichiarato, anche qui, che la Banca Nuova non aveva dato informazioni specifiche e complete sul titolo. La banca è stata condannata a restituire la somma, oltre interessi e rivalutazione dall’ investimento (il credito così si è quasi raddoppiato) ed è stata condannata a quasi € 15.000 di spese legali, per il doppio grado del giudizio.

Con sentenza della Corte d’appello di Roma del 4 febbraio 2014 è stato ritenuto che la Banca Popolare di Sondrio non ha dato informazioni sufficienti su un titolo Cirio acquistato, essendo così responsabile per i danni.

Con sentenza del 16 gennaio 2014 del tribunale di Roma un grosso gruppo bancario è stato condannato a restituire a due investitori in titoli Lehman oltre € 50.000 oltre interessi e spese legali in quanto la banca in violazione dell’articolo otto del regolamento Consob non aveva ottenuto l’autorizzazione a operare fuori i mercati regolamentati.

Ciò dimostra che anche violazioni della normativa che possono apparire meno importanti, sono invece considerate dei giudici di estrema rilevanza.

Con sentenza del 17 dicembre 2013 il tribunale di Roma ha condannato il Credito Emiliano a restituire quasi € 250.000 che erano stati investiti in titoli Lehman, sempre per la violazione dell’articolo otto del regolamento Consob in quanto la banca non aveva ottenuto l’autorizzazione a operare fuori i mercati regolamentati.

Con sentenza del 19 settembre 2013 il tribunale di Ferrara ha condannato la Banca Popolare di Ravenna a corrispondere a un risparmiatore la somma di euro 12.614 oltre interessi e spese legali. Il risparmiatore aveva investito in bond Cirio e la banca non aveva fornito al risparmiatore informazioni adeguate sui titoli negoziati e sui rischi insiti nella negoziazione, il tutto con violazione dell’articolo 28 del regolamento Consob.

Con sentenza del 21 febbraio 2014 il tribunale di Ferrara ha condannato il Banco popolare a risarcire a risparmiatori in bond Argentina la somma di euro 157.445 oltre interessi e spese legali.
Anche in questo caso il tribunale ha ritenuto la violazione dell’articolo 28 del regolamento Consob in quanto la banca non ha informato il risparmiatore sul rischio dei titoli e sulla difficile situazione dello Stato argentino, emittente i titoli stessi.

Con sentenza del 6 febbraio 2014 la Corte d’appello di Bologna ha riformato una sentenza del tribunale di Modena negativa per tre risparmiatori.

La Corte, infatti, ha ritenuto, diversamente dal tribunale di Modena, che la Cassa di Risparmio di Firenze aveva violato, nella vendita di Bond Cirio, l’articolo 28 del regolamento Consob in quanto non aveva dato le necessarie informazioni sui titoli e sui rischi ai risparmiatori. La banca è stata condannata a pagare complessivamente € 100.000 oltre spese legali di ambedue i gradi del giudizio, somma questa che con interessi e rivalutazione si è quasi raddoppiata.

Con sentenza del 9 settembre 2013 la Banca intesa è stata condannata a corrispondere a una famiglia di investitori in bond argentina la somma di oltre € 200.000 oltre spese e senza obbligo alla restituzione dei titoli e delle cedole percepite. Il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza ritenendo che mancasse il contratto quadro in quanto lo stesso sebbene sottoscritto dai risparmiatori non era stato sottoscritto dalla banca. Si è concretata così una vera e propria nullità stabilita dall’articolo 23 del testo unico finanziario.

Con sentenza del 3 settembre 2013 il Tribunale di Roma ha condannato il Credito valtellinese a corrispondere a un investitore in bond Argentina la somma di euro 70.000 compresa rivalutazione interessi e spese legali. Anche qui vi è stata una violazione dell’articolo 28 del regolamento Consob per mancata informazione sui titoli.

Per quanto sopra si è detto si può constatare che l’autorità giudiziaria (anche della nostra Provincia) ha una visione giustamente rigorosa in quanto il risparmio dei cittadini è costituzionalmente garantito e le banche dovrebbero operare anche nel mercato finanziario per l’integrità del mercato stesso e la tutela dei risparmiatori. La cronaca ci insegna che molto spesso ciò non accade, ma fortunatamente c’è la tutela giudiziaria che può soccorrere i risparmiatori.

Ricordiamo a questo proposito che ogni ultimo lunedì del mese l’avvocato Massimo Cerniglia si troverà presso la nostra sede per ascoltare i consumatori e i risparmiatori e verificare se vi siano le condizioni per aprire un contenzioso.


Comunicato stampa
Bolzano, 27/02/2014