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Dal 21 marzo è operativa la conciliazione obbligatoria
Il CTCU si augura una riduzione dei tempi della giustizia - Verificare i costi della procedura
L’obiettivo è quello di alleggerire il cronico intasamento dei procedimenti civili nei Tribunali italiani e di ridurre in modo drastico i tempi di giustizia: dal 21 marzo, per alcune materie, è operativa la nuova procedura di conciliazione obbligatoria tra le parti.
In quali ambiti è obbligatoria?Le parti saranno obbligate a cercare un accordo stragiudiziale per controversie attinenti a diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù..), divisione, eredità e patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a risarcimenti danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa. La procedura obbligatoria di mediazione è stata invece rinviata di un anno per le controversie in materia di condominio e di risarcimento danni per incidente d’auto.
Dove si potrà conciliare?L’organismo di conciliazione può essere scelto liberamente dalle parti in lite tra enti di mediazione, siano essi pubblici o privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In attesa di eventuali nuove registrazioni, ad oggi al Registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, per l’Alto Adige risulta iscritto il Servizio di Conciliazione della Camera di commercio di Bolzano (nelle sue sedi di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Silandro) oltre ad una società privata di conciliazione.
I tempiLa nuova conciliazione deve concludersi inderogabilmente in un tempo non superiori a quattro mesi, decorrenti dal giorno del deposito dell’istanza presso l’organismo preposto alla conciliazione.
I costi della proceduraSono dovuti in solido dalle parti e riguardano l’intero procedimento di conciliazione a prescindere dal numero di incontri. Comprenderanno due voci: le spese di avvio del procedimento e l’indennità di mediazione. Le spese di avvio sono stabilite nella misura fissa di Euro 40,00 da corrispondere contestualmente alla presentazione della domanda di conciliazione. Uguale importo dovrà essere versato dalla controparte all’atto della sua adesione al procedimento. A tale contributo si sommerà l’importo che ciascuna parte dovrà corrispondere a titolo di indennità al mediatore per l’attività di mediazione svolta e che varia in relazione al valore di quanto è oggetto di contenzioso. Nella tabella sotto riportata sono riepilogati gli importi delle indennità previste dal decreto n.180 del 18.10.2010, da corrispondere agli enti di mediazione pubblici e degli ordini professionali (es. ordini degli avvocati).
“La sostanziale novità”- commenta il dott. Cristian De Massari, giurista del CTCU - “è senz’altro il fatto che, negli ambiti toccati dalla novità normativa, non si potrà “fare causa” a nessuno, ricorrendo alla giustizia ordinaria, senza il previo tentativo di mediazione. Solo in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, si potrà avviare la causa vera e propria davanti al giudice. Il verbale di accordo che si dovesse formalizzare in sede di mediazione avrà effetti pari a quelli di una sentenza emessa in Tribunale e potrà costituire anche titolo esecutivo per le procedure di recupero del credito”
Indennità da corrispondere agli enti di mediazione pubblici e degli ordini professionali (tabella allegata a Decreto Ministero della Giustizia 18.10.2010 n.180)
Valore della lite (in Euro) |
Spesa (per ciascuna parte) |
spesa fissa |
Euro 40 |
fino a 1.000 |
Euro 65 |
da 1.001 a 5.000 |
Euro 130 |
da 5.001 a 10.000 |
Euro 240 |
da 10.001 a 25.000 |
Euro 360 |
da 25.001 a 50.000 |
Euro 600 |
da 50.001 a 250.000 |
Euro 1.000 |
da 250.001 a 500.000 |
Euro 2.000 |
da 500.001 a 2.500.000 |
Euro 3.800 |
da 2.500.001 a 5.000.000 |
Euro 5.200 |
oltre 5.000.000 |
Euro 9.000 |
Comunicato stampa
Bz, 22.03.2011
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