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Le società ferroviarie devono rimborsare anche i ritardi dovuti a “forza maggiore”
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea rafforza i diritti dei passeggeri
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sita in Lussemburgo ha stabilito con una sentenza che una società ferroviaria in caso di ritardi importanti debba risarcire ai propri cliente una parte del prezzo pagato per il tragitto, anche se detto ritardo origini in eventi di “forza maggiore”. Al Centro Tutela Consumatori Utenti questa sentenza viene salutata con favore.
Secondo il regolamento UE, in caso di un ritardo fra una e due ore, i viaggiatori hanno diritto al rimborso di almeno il 25% del prezzo del biglietto. In caso di un ritardo maggiore a due ore, la società deve rimborsare almeno il 50%.
La sentenza riguarda tutte le società ferroviarie d’Europa. Eventuali clausole inserite nelle condizioni del servizio che escludano un risarcimento in casi di forza maggiore non hanno pertanto più valore. Ne consegue, ad esempio, che anche Trenitalia è tenuta ad aggiornare le proprie condizioni generali del servizio. Le regole valgono anche per il trasporto locale, anche se i viaggiatori del servizio locale poche volte beneficiano di rimborsi. In primo luogo perché raramente si hanno ritardi superiori ad un’ora, e in secondo luogo perché vi è una cd. “soglia bagattellare”: importi inferiori a 4 euro non vengono pagati.
La sentenza della CGUE toglie anche qualsiasi fondamento alle più diverse interpretazioni fornite sul concetto di “forza maggiore”, che finivano per essere sempre e comunque a scapito dei clienti. Adesso conta soltanto il ritardo subito.
Secondo le norme che regolano il trasporto persone a livello internazionale le società ferroviarie sono esentate dal pagamento di un risarcimento in caso di maltempo e sciopero. Questo però riguarda soltanto i danni che il viaggiatore subisce quali conseguenze dei ritardi o delle soppressioni di treni. Ai viaggiatori va però risarcito il danno subito per via del fatto che il prezzo pagato per la prestazione di trasporto non ha garantito loro una prestazione resa in modo congruo rispetto a quanto previsto dalle condizioni del servizio.
Secondo il CTCU grazie a questa sentenza, in futuro, più clienti delle ferrovie potranno chiedere il risarcimento per ritardi subiti.
Comunicato stampa
Bolzano, 09/10/2013
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