561 giorni di ritardo nel trasloco della linea telefonica: Telecom Italia s.p.a. condannata a risarcire 4.958,70 €
Importante sentenza del Giudice di Pace di Riva del Garda


Dal 2 aprile 2007 al 17 febbraio 2009 per un trasloco di linea telefonica! Sono troppi! Il caso ha riguardato un consumatore trentino che chiedeva il trasloco tra due vie nel Comune di Arco. In caso di trasloco Telecom Italia S.p.a. deve provvedere entro 10 giorni! Lo stabilisce l’art. 25 delle Condizioni Generali di Abbonamento, che altro non è che il contratto che troviamo nell’avantielenco.

L’art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento prevede che ogni giorno di ritardo successivo al decimo spetti al consumatore a titolo di indennizzo una cifra corrispondente al 50% del canone mensile corrisposto. Oltre a ciò è sempre possibile chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, che in questo caso consiste nei disguidi arrecati al consumatore dalla mancanza del servizio di telefonia fissa.

E’ quanto chiesto dall’avv. Gianfranco Depeder al giudice di Pace di Riva del Garda, l’avv. Fabiano Antolini, nella causa per conto del consumatore: condannare Telecom Italia S.p.a. al totale indennizzo previsto per 561 giorni di ritardo (3.758,70 €) oltre al risarcimento danno non patrimoniale (1.200,00 €), consistito negli innumerevoli disguidi causati al consumatore.

Inizialmente Telecom Italia S.p.a. si è difesa adducendo che il ritardo non era loro imputabile per circostanze di terzi, senza poi, nel corso del giudizio essere in grado di dimostrarle. Non solo, Telecom Italia S.p.a., come previsto dal contratto, avrebbe dovuto accreditare in automatico le somme dovute a titolo di indennizzo; purtroppo ancora una volta così non è stato.

Ai consumatori in casi simili ricordiamo:
  • Fare la richiesta di trasloco in forma scritta in modo da avere una data certa da cui far partire i dieci giorni.
  • In caso di ritardo sollecitare in forma scritta.
  • Nel caso vengano addotti presunti motivi ostativi dipendenti dal Comune o altri Enti e o privati, verificate di persona la loro fondatezza.
  • In caso di persistente ritardo rivolgersi al CTCU.

Comunicato stampa
Bz, 16.12.2011