Nuovo canone TV

Istruzioni per l'uso al pagamento e all'esonero!

Termine: 30 aprile 2016


Come ormai noto quest'anno il pagamento del canone tv, ovvero dell'imposta di Euro 100 per la detenzione di un televisore, andrà pagata annualmente con la bolletta elettrica. Dal primo gennaio di quest'anno infatti si presume il possesso di almeno un apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura elettrica.
Il canone tv si rinnova tacitamente e il contribuente, e' obbligato al suo pagamento ogni anno con la bolletta elettrica.
Per quest'anno e solo per quest'anno, la prima rata di 70 Euro sarà addebitata con le bollette successive al primo luglio 2016, e gli ulteriori 30 Euro rateizzati sulle successive bollette. Dall'anno prossimo verranno addebitate 10 rate mensili a partire da gennaio.

Per capire chi deve pagare cosa, ci sono due termini importanti da tenere presente e da cui tutto si dipana: famiglia anagrafica e residenza.
La famiglia anagrafica infatti non é solo la famiglia, diciamo cosí tradizionale, ma riguarda la coabitazione abituale di un nucleo di persone in una stabile dimora di residenza. Il canone verrà addebitato una volta sola a colui a cui é intestata la bolletta elettrica all'interno della stessa famiglia anagrafica per tutti gli apparecchi detenuti dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica anche per le seconde case.

Ma chi é esonerato dal pagamento cosa deve fare ed entro quali termini?

In sostanza sono due le fattispecie che ci interessano:

Chi non possiede la televisione

Ricordiamo che chi possiede un computer, tablet o smartphone privo di sintonizzatore TV oppure anche solo una o più radio non deve pagare il canone, perché solo gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone.

Che fare?

I cittadini per essere esonerati dal pagamento devono ogni anno, scaricare il modulo dal sito dell'Agenzia delle Entrate a questo link: Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato oppure dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.
La dichiarazione va compilata seguendo le istruzioni ed in particolare per coloro che devono dichiarare di non possedere la tv, deve essere compilato il Quadro A. La stessa poi deve essere sottoscritta allegando un documento di identità ed inviata:
  • entro il 10 maggio 2016 per via telematica accedendo, attraverso lo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  • entro il 30 aprile 2016 inviando una raccomandata plico (attenzione si tratta di non inserire i fogli in una busta ma di piegare i fogli stessi, chiuderli ai lati con due pezzetti di adesivo, apponendo l'indirizzo direttamente sui fogli che dunque non devono essere stampati fronte-retro”) al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 10121 - Torino .

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro

Questi cittadini per essere esonerati dal pagamento del canone Rai possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione che:
  • può essere anche scaricata dal sito della Agenzia delle Entrate Casi particolari di esonero "Cittadini ultrasettantacinquenni" e presentata entro il 30 aprile inviando una raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino o essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
  • Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio. Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni.
  • Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il Modello per la richiesta di rimorso del canone Rai disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti!

Per informazioni sulle novità del canone TV ad uso privato è possibile rivolgersi al numero verde gratuito: 800938362.


Comunicato stampa
Bolzano, 12/04/2016