La Direttiva sui servizi di pagamento
Novità per addebiti, incassi e contestazioni di estratti conto


La direttiva europea 64/2007 (PSD – Payment Services Directive) sui servizi di pagamento ha introdotto alcune importanti novità per quanto riguarda operazioni bancarie, quali bonifici, ordini permanenti e altre operazioni.

Vediamo in breve le novità più salienti.
  • Bonifici: dal 5 luglio 2010 i bonifici devono essere effettuati al massimo entro la giornata lavorativa successiva a quella dell’ordine. È comunque concessa una deroga alle banche: fino al 1° gennaio 2012 banca e cliente possono concordare tempi di esecuzione più lunghi, fino a 3 giorni lavorativi (4, in caso di bonifici cartacei) .Solitamente l’accordo è contenuto nel contratto base che va quindi letto con attenzione.
  • Disponibilità sul conto delle somme: le somme ricevute a mezzo bonifico devono essere messe immediatamente a disposizione del cliente: la banca deve accreditare al beneficiario la somma il giorno stesso in cui ha ricevuto il bonifico. Data di disponibilità e data valuta (è quella dalla quale cominciano a maturare gli interessi delle somme accreditate) devono coincidere.
  • Valuta antergata: non è più consentito accreditare l’importo del bonifico sul conto del beneficiario con una data valuta anteriore o pari alla data di disposizione dell’ordine.
  • IBAN: obbligo di utilizzare l’IBAN (International Bank Account Number) invece che le vecchie coordinate ABI e CAB. Va indicato il proprio IBAN quando si riceve un bonifico; quello del destinatario quando si esegue un bonifico. Il numero, composto di 27 caratteri, va chiesto alla propria banca o lo si può ricavare dall’estratto conto.
  • Tempi di contestazione di addebiti errati: se il consumatore riscontra un addebito sul proprio conto per un’operazione che lui non ha autorizzato, ha tempo 13 mesi dalla data di addebito per contestare la cosa alla banca (meglio a mezzo raccomandata a.r.) e chiedere il rimborso della somma. Se l’addebito errato o anomalo riguarda un’operazione di pagamento autorizzata (ad esempio il RID per una bolletta o per una rata di un prestito) il consumatore ha tempo 8 settimane dalla data di addebito per chiedere il rimborso. La banca deve restituire la somma entro 10 giorni oppure motivarne l’eventuale rifiuto.
  • Onere per la banca: in caso di operazioni di pagamento non autorizzate è onere della banca provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. In altri termini, non sarà più sufficiente per la banca declinare ogni responsabilità sull’uso non autorizzato del bancomat o della carta di credito con affermazioni del tipo “non abbiamo riscontrato alcuna anomalia, l’operazione è stata fatta digitando il codice segreto, se ne deduce che il cliente non ha conservato diligentemente il codice di sicurezza separatamente dalla carta”. L’art. 10, comma 2, afferma infatti che risposte del genere non sono “di per sé sufficienti a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave” agli obblighi di conservazione e uso delle carte.
  • Franchigia massima: nel caso di uso fraudolento delle carte di debito e credito rimangono a carico del cliente 150,00 euro sulle somme che non vengono riconosciute e addebitate fino al momento della richiesta di blocco della carta. Il titolare della carta non deve però essersi comportato negligentemente (ad esempio conservando il pin assieme alla carta).
  • Informativa chiara alla clientela: viene previsto che il consumatore, prima della firma del contratto e in tutte le successive comunicazioni periodiche, riceva informazioni sui servizi e strumenti, scritte in un linguaggio semplice e comprensibile.
  • A chi si applicano le nuove regole? Si applicano ai servizi e sistemi di pagamento elettronici, alle transazioni all’interno di uno Stato membro e tra Stati membri dell’UE e a i pagamenti in euro ed altre divise di Stati Membri”.


Bolzano, 08/2010