Contratti di manutenzione ascensori irregolari, interviene l'Antitrust
Dichiarate vessatorie diverse clausole contenute nei contratti di fornitura


Con una serie di recenti provvedimenti pubblicati in data 4 Novembre, sono state dichiarate vessatorie alcune clausole contenute nei contratti di otto società che forniscono il servizio di manutenzione obbligatoria degli ascensori: Capozza, Monti, Schindler, Mia, Kone, Ceam, Thyssenkrupp, Otis.

I contratti di fornitura, secondo quanto riportato nei relativi provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contengono al loro interno una serie di clausole che determinano a carico del consumatore o del condominio (il condominio è riconducibile nella definizione di consumatore) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: esse consentono inoltre ai professionisti di consolidare e di mettere in sicurezza la loro posizione dominante nei confronti del contraente debole, pregiudicandone i diritti e andando a ledere di fatto il principio della concorrenza tra imprese nel libero mercato, limitando notevolmente la mobilità verso altri operatori.

Questo l'elenco delle clausole oggetto dei provvedimenti dichiarate vessatorie:

  • clausole che impongono penali eccessive in caso di recesso: alcune prevedono l'intero pagamento dei canoni stabiliti per tutta la durata del contratto in alcuni casi fino a cinque anni (Monti, Ceam, Capozza).
  • Clausole che impongono un termine eccessivamente lungo di preavviso per la disdetta dei contratti: in alcuni casi fissato in sei mesi prima della scadenza naturale, anche per i contratti della durata di un anno (Capozza, Monti, Schindler, Mia, Ceam, Thyssenkrupp, Otis).
  • Clausole che escludono o limitano i risarcimenti in caso di sinistri causati dal malfunzionamento dell'ascensore o dal ritardo nella consegna di prodotti e nel loro montaggio (Thyssenkrupp, Mia, Kone, Ceam, Otis, Schindler).
  • Clausole che riducono da due anni a dodici mesi la garanzia legale di conformità (Kone, Ceam, Schindler, Mia, Otis).
  • Le clausole infine, relative all'indicazione non corretta del foro competente in caso di controversie identificato in quello della sede dell'azienda (Schindler, Monti, Mia, Kone, Ceam, Otis).

Grazie all'intervento dell'Autorità, attivato attraverso il procedimento di consultazione pubblica ex art. 37 bis, Codice del Consumo, tali clausole sono state dichiarate vessatorie e le società oggetto del provvedimento invitate a modificarle e a pubblicare l'estratto del provvedimento sui loro siti Web o su quotidiani a diffusione locale con minaccia di essere sanzionate in caso di inottemperanza. Ricordiamo infine che le clausole dichiarate vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo sono nulle e perdono efficacia, mentre il contratto rimane valido per il resto. Eventuali richieste basate su queste clausole da parte delle succitate società vanno prontamente contestate.


Comunicato stampa
Bolzano, 13.12.2013