Saldi: i consigli del CTCU per la “caccia all'occasione”


In occasione delle svendite i prodotti venduti non dovranno essere solo esenti da vizi e difetti di qualsiasi tipo, ma dovranno anche essere "conformi" agli annunci pubblicitari che li riguardano. Per quanto riguarda le indicazioni del prezzo scontato, esse dovranno riportare tre elementi: il prezzo di vendita originario, il ribasso del prezzo espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita, scontato.

Ecco i nostri consigli:
  • Quella che già in precedenza era definita "offerta speciale", a fine stagione dovrà essere ulteriormente scontata.
  • Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria".
  • I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell'esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all'esterno del negozio.
  • Può capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo si raccomanda sempre di controllare l'etichetta prima di pagare.
  • Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno.
  • Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l'obbligo (almeno in teoria) di accettare pagamenti dai propri clienti anche tramite carte bancomat e di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica).
  • I commercianti non sono tenuti in genere a ritirare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenta difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desidera comunque usufruire dell'eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farselo indicare espressamente dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura.
  • I prezzi ridotti non "riducono" anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari è un po' sporco o perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere indicate assolutamente o fatte presenti al compratore. Il cliente può presentare reclamo anche in un momento successivo all'acquisto per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell'acquisto; il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore. Una volta denunciato il difetto, il consumatore ha tre possibilità: tenersi l'articolo difettoso, chiedendo una riduzione di prezzo, accettare una sostituzione con un capo privo di imperfezioni, insistere per avere la restituzione del prezzo pagato. Il consumatore non è obbligato ad accettare in nessun caso un buono!

Comunicato stampa
Bolzano, 04/07/2016