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PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007

 

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Scheda informativa per gli utenti dei servizi di avvocatura (2a parte)

Il conflitto di interessi

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Restituzione di documenti

L’avvocato è obbligato a restituire senza ritardo al proprio assistito la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questi ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere copia della documentazione solo quando ciò è necessario ai fini della liquidazione del suo compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

Le spese di causa e la parcella dell’avvocato


Le spese di una causa sono soggette alle seguenti norme:
  • se la causa è vinta con condanna della controparte al pagamento anche delle Vostre spese processuali, il cliente non deve sostenere alcuna spesa; anche gli eventuali anticipi che l'avvocato ha legittimamente richiesto, dovranno essere restituiti dallo stesso nel momento in cui avrà recuperato dalla controparte i propri compensi, fissati in sentenza (cosa comunque non sempre facile e scontata);
  • se la causa è vinta con compensazione delle spese, ciascuna parte dovrà pagare le spese e gli onorari del proprio avvocato;
  • se la causa è persa con condanna al pagamento delle spese processuali della controparte, si dovranno pagare le spese della controparte esposte in sentenza o nell'atto di precetto, e le spese del proprio avvocato.


Le voci della parcella dell'avvocato:

Le voci che possono comporre la parcella dell'avvocato sono numerose e prevedono:
  • il rimborso delle spese vive da lui anticipate per Vostro conto (contributo unificato, diritti, bolli ecc....)
  • i cosidetti "diritti" fissati dal tariffario forense per le singole attività svolte (l'elenco di queste è lunghissimo)
  • l'onorario per l’attività intellettuale svolta, quali lo studio della controversia e le consultazioni con il cliente, ecc.
  • le spese generali, che remunerano i costi dello studio
  • l'IVA
  • il contributo per la cassa previdenziale di categoria
.

Per i diritti e gli onorari è per legge prevista una tariffa massima, mentre non sono ora più obbligatori i cd. minimi di tariffa e quindi cliente ed avvocato sono liberi di accordarsi anche per compensi inferiori ai vecchi minimi.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi in relazione alle spese sostenute e alle prestazioni effettuate o da effettuare, richieste per lo svolgimento dell’incarico.

Cosa fare quando per contestare la parcella dell'avvocato.

Anzitutto è sempre opportuno richiedere per iscritto al professionista la dettagliata spiegazione delle singole attività svolte e i relativi compensi (cd. nota spese).
Una volta ricevuta, se non siete d'accordo con quanto indicatoVi o sospettate che il professionista Vi stia chiedendo più del dovuto, potrete richiedere per iscritto (lettera raccomandata) la "liquidazione" della parcella attraverso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Consiglio si pronuncerà sulla congruità della parcella del suo iscritto, provvedendo, se del caso, a ridurre gli eventuali "importi in eccesso" richiesti dal professionista. Per questa operazione bisogna pagare un "diritto".
Un importante punto di riferimento per il cliente in tema di compensi al proprio avvocato è dato dalle spese “liquidate” in sentenza dal giudice, a conclusione di un processo. Ogni avvocato parte in causa presenta infatti al giudice una propria “nota spese” che il giudice provvede a vagliare e conseguentemente a liquidare.
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti del proprio assistito per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

La responsabilità civile dell'avvocato generale

La responsabilità civile dell'avvocato trova i suoi riferimenti negli articoli 2229 - 2238 del Codice Civile, che regolamentano l'esercizio delle professioni intellettuali, gli obblighi del prestatore d'opera e la loro responsabilità appunto.
Altro articolo del Codice civile importante in materia è l'art.1176, secondo il quale "nell'adempimento delle obbligazioni il professionista deve osservare un comportamento informato al criterio della diligenza, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". Si fa riferimento qui a quella che viene comunemente chiamata "diligenza del buon professionista", che indica come l'avvocato debba essere ben preparato tecnicamente e quindi debba prestare la propria attività con una diligenza particolarmente qualificata ed adeguata al proprio profilo professionale.
Nel codice deontologico forense sono elencati una serie di doveri e principi generali a cui è tenuto l’avvocato nell’esercizio della sua attività, quali ad es. il dovere di lealtà e correttezza, il dovere di fedeltà, il dovere di diligenza, il dovere di segretezza e riservatezza ed altri ancora.

Gratuito patrocinio e la difesa di ufficio

Al gratuito patrocinio hanno diritto solo coloro che versano in condizioni di difficoltà economiche (che vanno appositamente documentate). L'avvocato è tenuto a informare il cliente quando questi può beneficiare del gratuito patrocinio.
Il difensore d'ufficio viene nominato "automaticamente" a tutti coloro che si trovino per qualche motivo perseguiti penalmente: spetta poi al soggetto indagato scegliere se avvalersi di detto difensore oppure di altro, cd. "di fiducia".
In ogni caso il difensore d'ufficio ha sempre diritto al suo onorario per l'attività prestata.

Siti ed riferimenti utili:

Sito del Ministero dello Sviluppo Economico – www.sviluppoeconomico.gov.it

Sito del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti – www.tuttoconsumatori.it

Sito del Consiglio Nazionale Forense - www.consiglionazionaleforense.it


Vedi anche “Codice deontologico forense con aggiornamenti previste dalla riforma Bersani” (vedi ad es. www.altalex.com )

Vedi anche “Tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale” (vedi ad es. sito www.avvocati.it/servizi/tariffe_new/tariffe.php)

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