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PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007

 

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Scheda Informativa per gli utenti di prestazioni erogate da medici chirurghi e odontoiatri

I rapporti tra medico chirurgo, odontoiatra e clienti

Le novità del Decreto Bersani sulle liberalizzazioni
Anche per i medici chirurghi e gli odontoiatri, ad eccezione dei medici nell’esercizio della professione reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, come per le altre categorie di professionisti, il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto alcune importanti novità riguardo la loro attività ed il rapporto con la propria clientela.

Le novità della riforma riguardano:

  • l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, con la possibilità per il professionista e il cliente di fissare il compensi rapportati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti o raggiunti;
  • la possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i prezzi e i costi complessivi delle prestazioni;
  • la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti (es. formata da ortopedico, otorino, dermatologo ecc.).
A seguito di queste novità anche le categorie dei medici chirurghi e degli odontoiatri hanno dovuto apportare adeguamenti al proprio codice deontologico. Il codice deontologico fissa i principi di comportamento dei professionisti e regolamenta la loro attività professionale e i rapporti con la clientela.

Prestazioni e responsabilità del medico


Il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico è fondato su un contratto di prestazioni d’opera intellettuali ( art. 2229 e seguenti del codice civile ).
Le prestazioni mediche sono obbligazioni di “mezzi” e non di “risultato”: il che significa che il professionista si impegna non a “guarire” il paziente bensì a prestare tutte le cure ritenute necessarie, secondo le migliori nozioni scientifiche, ai fini della sua guarigione.
Da ciò deriva che, se il sanitario dimostra di aver eseguito l’incarico con la diligenza specifica richiesta dalla particolare natura dell’attività professionale che esercita, non sarà in linea di massima considerato responsabile dell’infelice esito del suo intervento. Tale regola non vale però per quel genere di interventi dove il professionista deve a priori garantire il risultato (es. interventi di chirurgia estetica o protesi odontoiatriche, interventi di routine ecc.).

La colpa medica:

In linea generale qualsiasi professionista che per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori e in sede deontologica a sanzioni disciplinari.
È onere del danneggiato provare il danno e la sua riconducibilità all’inadempimento del professionista.
Nell’ipotesi in cui la prestazione del professionista comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. prevede che il sanitario risponda nei confronti del paziente solo per dolo o colpa grave, con onere della prova a carico del professionista. Negli altri casi il professionista risponderà anche per colpa lieve, secondo il combinato disposti degli articoli 1176 e 1218 c.c.

Consenso Informato


In Italia qualunque trattamento sanitario (ad eccezione di quelli di routine o che non comportino alcun rischio) necessita del preventivo consenso del paziente; il consenso informato costituisce un momento che non può venire meno nella dinamica di svolgimento dell’attività medica.
In applicazione dell’art. 32 Cost. nessuno può essere obbligato ad effettuare un trattamento sanitario.
Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche. L’operatore sanitario ha l’obbligo di offrire gli elementi indispensabili perché la persona che dovrà sottoporsi ad un trattamento sanitario, sia sufficientemente informata in ordine al tipo di trattamento, alle alternative terapeutiche, alle finalità, alla possibilità di successo, ai rischi e agli effetti collaterali.

Preventivi e reclami contro la tariffa

Spesso succede di rimanere letteralmente a bocca aperta di fronte a una parcella per es. del dentista, del dermatologo, del chirurgo estetico ecc. Per ovviare a queste sgradevoli sorprese è bene seguire i consigli qui di seguito riportati:
  • prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento richiedete un preventivo scritto;
  • chiedete subito se la redazione del preventivo ha un costo o è gratuita;
  • diffidate dai professionisti che vi dicono di non preoccuparvi del prezzo o che al momento è impossibile fare un preventivo;
  • assicuratevi che il preventivo contenga nel dettaglio tutti gli interventi ai quali Vi dovete sottoporre;
  • chiedete un preventivo con l’indicazione dei prezzi per ogni voce riportata e non solo il prezzo totale;
  • chiedete di essere avvertiti nel caso in cui in corso di trattamento si presentasse la necessità di lavori supplementari o di variazione di quelli indicati nel preventivo e fatevi redigere un nuovo preventivo;
  • prima di sottoscrivere il consenso informato, necessario nel caso di intervento chirurgico, fatevi spiegare bene dal medico a che tipo di intervento Vi state sottoponendo e quali sono le conseguenze ed eventuali rischi.


Solo con un preventivo chiaro è possibile contestare la fattura di un medico nel caso in cui risulti essere superiore rispetto all’importo precedentemente pattuito.

Siti e riferimenti utili:

Ministero dello sviluppo economico - www.sviluppoeconomico.gov.it

Consiglio Nazionale Consumtori e Utenti -
www.tuttoconsumatori.it

Federazione nazionale ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri - http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/Jhome.jsp

Codice deontologico dei Medici e Chirurghi Odontoiatrici - http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/cmsfile/attach_3819.pdf

Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano -
www.centroconsumatori.it


Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico