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PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007

 

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Scheda informativa per gli utenti di servizi erogati da ingegneri, architetti e geometri (1a parte)

Il rapporto fra ingegneri, architetti, geometri e rispettivi clienti

Le novità del Decreto Bersani sulle liberalizzazioni

Anche per ingegneri, architetti e geometri, come già visto per altre categorie di professionisti, il D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ha introdotto alcune importanti novità riguardo la loro attività ed il rapporto con la propria clientela.

Le novità della riforma riguardano:

  • l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, con la possibilità per il professionista ed il cliente di fissare compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti o raggiunti;
  • la possibilità di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i prezzi e i costi complessivi delle prestazioni;
  • la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti (es. formate da ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.…)

A seguito di tali novità anche le categorie degli ingegneri, degli architetti e dei geometri hanno dovuto apportare degli adeguamenti ai propri codici deontologici.
Il codice deontologico è quel codice che fissa i principi di comportamento e regolamenta l’attività professionale specifica e i rapporti con la propria clientela.

Il tipo di prestazione


Ingegneri, architetti e geometri sono i professionisti ai quali ci si deve rivolgere nel momento in cui si decide di progettare e costruire un immobile, molto spesso una casa di proprietà. Essi sono di norma capaci di coniugare competenza, esperienza professionale e creatività al fine di tradurre sulla carta prima e nella realtà poi i desideri e i bisogni specifici della propria clientela, anche quelli più particolari.

Le attività di un architetto, di un ingegnere e di un geometra comprendono normalmente:
  • prestazioni in fase progettuale e
  • prestazioni in fase esecutiva

N.B.: A differenza degli architetti e degli ingegneri, i geometri non possono essere firmatari di un progetto di costruzione in calcestruzzo armato ed inoltre non sono abilitati ad apportare modifiche né al cd. piano urbanistici comunali (PUC) né ai cd. piano di recupero.

a) Prestazioni in fase progettuale:

  • progetto preliminare
  • calcolo sommario della spesa
  • progetto esecutivo
  • preventivo particolareggiato
  • particolari costruttivi e decorativi
  • capitolati d'appalto e schemi di contratto

b) Prestazioni in fase esecutiva:

  • direzione dei lavori
  • prove di officina
  • assistenza ai collaudi
  • liquidazione dei lavori

Normalmente un architetto o un ingegnere segue sia la fase di progettazione che la fase di esecuzione di un'opera; egli può tuttavia limitarsi ad assumere un incarico parziale per una sola delle due fasi.

Nel caso di opere di modesta entità, i consumatori che desiderano risparmiare sui costi possono anche decidere di affidare la gestione dell'esecuzione dei lavori ad un geometra, le cui tariffe sono di norma inferiori a quelle degli altri professionisti di cui si parla. Un geometra segue quasi tutte le prestazioni normalmente previste dalla “fase esecutiva”, ma con tariffe che possono essere inferiori anche del 40% rispetto alle somme richieste da un architetto per la stessa prestazione.

Il costi hanno un peso nella realizzazione di un’opera, per cui si consiglia vivamente di informarsi bene e presso più professionisti prima dell’affidamento di un incarico di progettazione e di esecuzione dei lavori, raccogliendo più preventivi. Nel caso ci si rivolga ad un geometra è bene verificare che questi possegga i poteri di firma e le competenze previste dalla legge o dai regolamenti, affinché il progetto in questione possa essere realizzato.

La parcella di ingegneri, architetti e geometri

Alla luce di quanto fissato dal Decreto Bersani, che ha eliminato anche per queste categorie l’obbligatorietà dei minimi tariffari, la parcella relativa alle prestazioni eseguite da questi professionisti potrà essere negoziata tra professionista e cliente.
Base per il calcolo del compenso delle prestazioni di un architetto o di un ingegnere rimangono comunque i valori fissati dalla cd. “tariffa”: si confronti a questo riguardo la legge 2 marzo 1949, n. 143 e relativi aggiornamenti, recante “Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegneri e architetti”.
Il compenso per le prestazioni dei geometri è determinato invece in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144, recante "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri", modificata con decreto 6 dicembre 1993, n. 596.
Per un esame dettagliato delle prestazioni e dei relativi valori, nonché alle metodologie di calcolo si rimanda al confronto con detti “tariffari”. Si tratta di tariffari molto complessi, il cui esame abbisogna senz’altro dell’aiuto di un esperto (es. presso le associazioni di consumatori). In ogni caso ci si potrà rivolgere anche ai locali Consigli dell’Ordine di ingegneri e architetti per assumere informazioni ed eventualmente far controllare le parcelle dei professionisti.
Un'altra importante norma generale relativa alla misura del compenso di questi ed altri professionisti intellettuali è l’art.2233 del codice civile, in particolare il 2 comma laddove viene stabilito che “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.”

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Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico