Il contratto di locazione turisticaI contratti di locazione turistica sono sempre più popolari, soprattutto per famiglie con bambini, perché offrono più libertà e, a determinate condizioni, sono anche più economici. Vogliamo quindi darvi alcune informazioni sui vostri diritti e doveri se decidete di affittare un appartamento in Italia. IL CONTRATTOIl contratto di locazione stagionale tecnicamente viene definito "contratto di locazione transitoria per finalità turistica". Questo contratto è menzionato dall’art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998 ed è regolato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile. FORMAAi sensi della Legge n. 431 del 1998 il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta, requisito previsto a pena di nullità. Se la locazione ha durata inferiore a trenta giorni non vi è però l’obbligo di registrare il contratto.DURATALa durata del contratto è lasciata alla libertà contrattuale delle parti, ma devono comunque sussistere le esigenze abitative di svago e utilizzo nel tempo libero.ACCONTO/CAPARRADal punto di vista legale non è previsto il pagamento di alcuna caparra, ma è d'uso chiederla.Esistono due diversi tipi di caparra: la caparra penitenziale che si perde in caso di recesso; la caparra confirmatoria che si perde ugualmente in caso di recesso ma da comunque diritto al locatore di chiedere anche un eventuale risarcimento del danno. PERCENTUALE DELLA CAPARRANon è prevista per legge una percentuale fissa; può essere concordata liberamente fra le parti (può bastare anche un 10% o meno) o essere prevista dagli usi locali (Camere di Commercio).OBBLIGHI PER IL CONDUTTOREQuelli principali sono fissati dall'art. 1587 del Codice Civile e sono:1) prendere in consegna la casa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (diligenza media) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto; 2) pagare il corrispettivo nei termini pattuiti. PAGAMENTO DEL SALDOIl pagamento del saldo avviene, in genere, alla consegna dell'immobile.CAUZIONENon vi è nessun obbligo imposto dalla legge di versare una cauzione; viene però di norma richiesta dal locatore, all'atto della consegna dell'immobile, in particolare per consumi di utenze (luce, gas, telefono) e per eventuali danni che il conduttore dovesse procurare all'immobile o ai mobili in esso contenuti. Anche qui la misura è lasciata alla libera contrattazione delle parti o agli usi locali (Camere di Commercio).RECESSO DAL CONTRATTOSe si è versata una caparra penitenziale, la si perde ma il locatore non può richiedere nessun risarcimento danni; se si è versata una caparra confirmatoria, si perde ugualmente la stessa, ma oltre a ciò il locatore potrebbe, in teoria, richiedere al conduttore il risarcimento dei danni subiti e provati oppure pretendere il pagamento integrale del prezzo (adempimento del contratto).IN CASO DI CONTROVERSIAIn caso di controversie legate al contratto di locazione turistica potete rivolgervi al Centro Europeo dei Consumatori.Situazione al 05-2007 Foglio info n. 40 |
ATTUALE
Il Vademecum del viaggiatore informato Stampa, 16.06.2010: Il CEC ha raccolto tutte le informazioni ... |