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Le pratiche commerciali sleali

Una pratica commerciale è un'attività (per esempio pubblicitaria o di marketing) legata alla promozione, vendita o fornitura di beni o servizi ai consumatori. Una pratica commerciale è sleale quando viene giudicata inaccettabile rispetto al consumatore, in relazione a criteri ben precisi.
La legge (Artt. 18-27bis del Codice del Consumo) descrive nel dettaglio due categorie principali di pratiche commerciali scorrette, ossia le pratiche “ingannevoli” e quelle “aggressive”. La maggioranza delle pratiche scorrette rientra in queste categorie.

Le pratiche ingannevoli

Appartengono a questa categoria due sottospecie di comportamenti scorretti e dunque illeciti: le azioni ingannevoli e le omissioni ingannevoli. Entrambe hanno a che fare con le informazioni e comunicazioni (ivi compresa la pubblicità comparativa illecita in danno dei concorrenti) relative al prodotto e a chi lo propone.
Sono ingannevoli le azioni tese ad indurre in errore il consumatore, affinché prenda una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso, ingannandolo riguardo la natura o l’esistenza del prodotto, le sue caratteristiche, i suoi vantaggi e benefici o rischi, l’assistenza post-vendita, l’idoneità a determinati usi, l’origine, il prezzo, la manutenzione, i controlli superati e riconoscimenti ottenuti o marchi di qualità, o ancora sulla identità o le qualifiche di chi lo propone e l’adesione a codici di condotta.
Sono ingannevoli le omissioni messe in atto per celare informazioni rilevanti, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di acquisto. Rientrano in questa fattispecie tutti i comportamenti di chi occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo tali informazioni, ovvero dissimula il fine commerciale della pratica stessa quando esso non sia già evidente dal contesto.

Informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite:

le caratteristiche principali del prodotto
l’indirizzo geografico e l’identità del professionista
il prezzo comprensivo delle imposte
le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami
l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto

Le pratiche aggressive

Ricadono in questa categoria di pratiche commerciali scorrette tutta una serie di comportamenti tesi a condizionare indebitamente e limitare la libertà di scelta del consumatore.
La legge dice che “E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Le pratiche scorrette sempre vietate: la “lista nera”

Per entrambe le categorie di pratiche commerciali scorrette, quelle ingannevoli e quelle aggressive, la legge prevede una lista di quelle sempre considerate scorrette e dunque vietate.

Alcune pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli:

affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono state autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato;
invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 2) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto;
dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato;
impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;
affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita;
presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista.

Alcune pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive:

creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;
effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza;
imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta;
includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto;
informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne’ vincita equivalente.

Le autorità competenti e le sanzioni

Ogni Stato Membro ha designato gli organismi competenti per la verifica e la sanzione delle pratiche commerciali sleali: per l’Italia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), già incaricata della sorveglianza sulla pubblicità ingannevole e su quella comparativa. Il fatto che la pratica scorretta in esame interessi o abbia interessato consumatori che si trovano in un altro Stato Membro non impedisce l’intervento dell’Autorità.
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 Euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Ulteriori sanzioni sono previste per gli operatori commerciali che non forniscano, nella fase di istruttoria, le informazioni o la documentazione richieste dall’Autorità o quelle fornite non siano veritiere.

Denunciare una pratica commerciale sleale e contestarla all’operatore

Il consiglio, quando si sia già stati vittima di una pratica ingannevole o aggressiva, è di fare una lettera di contestazione all’operatore commerciale, con cui si afferma la volontà di annullare il contratto e si chiede la restituzione delle somme pagate, ma anche di segnalare la pratica scorretta all’Antitrust, per ottenere un provvedimento di inibizione e sanzione.


Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico