Durata dell'assicurazione RC Auto:

sparisce il rinnovo automatico delle polizze! Dal 1 gennaio 2013 nulle le clausole dei contratti in corso che lo prevedono


D'ora in poi, tutti gli assicurati auto, dovranno ad ogni scadenza stipulare un nuovo contratto, cercando possibilmente condizioni economiche migliori! Le clausole contrattuali, infatti, che prevedevano il rinnovo automatico non valgono più, sono addirittura nulle! E' quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con la L. 221 del 17 dicembre 2012, che introduce un nuovo art. 170bis (Durata del contratto) nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Ora il nuovo art. 170bis del Codice delle assicurazioni private stabilisce che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, dal divieto di rinnovo automatico sono interessati anche gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Per tutti i contratti ancora in corso al momento di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il divieto di tacito rinnovo si applica per la scadenza successiva al 1 gennaio 2013.

Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

"Ottimo provvedimento", questo il commento del CTCU, "in questo modo i consumatori hanno l'opportunità di cercare ad ogni scadenza le offerte migliori, ad esempio utilizzando il Tuo Preventivatore http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it.

Per maggiori informazioni i consulenti del CTCU sono a disposizione (tel. 0471-975597), grazie anche all'attuale progetto "RC auto, quanto mi costi", cofinanziato dal CNCU.


Comunicato stampa
Bz, 27/12/2012