F.A.Q. - Domande frequenti


Mutui-casa: Puó la banca chiedermi il rimborso immediato del mutuo?

Sí, ma solo al verificarsi di determinate circostanze, quali ad es. il ritardato pagamento delle rate, situazioni di difficoltà economico-finanziaria del debitore, il rilascio di documentazione falsa o contraffatta necessaria all'ottenimento del finanziamento.
Per quanto riguarda l'ipotesi del ritardato pagamento delle rate, l'art. 40 del Testo Unico Bancario, riguardo al credito fondiario, prevede che la banca possa chiedere la risoluzione del contratto quando il ritardato pagamento si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tale fine costituisce "ritardato pagamento" quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Quindi una rata pagata ad esempio entro sei mesi dalla scadenza è un pagamento "in ritardo", che non autorizza però la banca a risolvere il contratto. A meno che non sia la settima volta che si verifica un ritardo superiore ai 30 giorni.
Se invece anche una sola rata viene pagata oltre il centottantesimo giorno dalla sua scadenza, si ha il "mancato pagamento" e non più il solo "ritardo" e quindi la banca è legittimata a richiedere il rimborso immediato dell'intero debito residuo.
Fonti:
art. 40 del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario)
art. 1186 Codice Civile (decadenza dal beneficio del termine)


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