F.A.Q. - Domande frequenti


Mutui-casa: Se decido di estinguere anticipatamente un mutuo prima dei 18 mesi previsti dalla legge (vedi art. 15 DPR 601/1973) come durata minima dei finanziamenti a medio e lungo termine, devo pagare la differenza fra l'imposta ordinaria del 2% e quella agevolata dello 0,25%, in precedenza applicata la mutuo?

No. L'estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), anche prima dei 18 mesi dalla stipula, non preclude la possibilità di continuare a beneficiare dell'eventuale imposta agevolata dello 0,25% applicata in sede di stipula del mutuo (si veda Circolare n.6/2007 del 14.06.2007 dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate). E questo, si noti bene, anche se nello stesso contratto sia previsto espressamente che il mutuatario "non può estinguere il mutuo prima del decorso di 18 mesi dalla stipula" (o clausole analoghe).
Ripetiamo: il mutuatario, se ha la possibilità finanziaria di farlo, PUÒ estinguere anticipatamente il mutuo, senza nessuna conseguenza fiscale!
Fonti normative:
Circolare n.6 del 14.06.2007 dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate
Art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n.601


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