F.A.Q. - Domande frequenti


Conti correnti, aperture di credito: Puó la banca comunicarmi a voce il recesso immediato da un'apertura di credito in c/c?

Qualora il cliente rivesta la qualità di "consumatore" (art. 1469 bis, comma 2 del Codice civile) e l'apertura di credito (o fido) sia stata stipulata a tempo indeterminato (cioè senza scadenza), la banca ha facoltà di recedere: a) ai sensi dell'art.1469-bis, comma 4, n. 1 del Codice civile, senza preavviso, qualora vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al cliente; b) ai sensi dell'art. 1845, comma 3, del Codice civile, mediante preavviso di almeno 15 giorni, qualora non vi sia giustificato motivo.
Qualora invece il cliente rivesta sempre la qualità di "consumatore" e l'apertura di credito sia stata stipulata a tempo determinato, cioè per una certa durata, la banca ha la facoltà di recedere o ridurre l'affidamento esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente-consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno 15 giorni.
In caso si voglia contestare l'operato della banca sarà dunque bene verificare la fondatezza rispettivamente del "giustificato motivo" oppure della "giusta causa".
A solo titolo di esempio si ritiene giustificato il recesso immediato da parte della banca nell'ipotesi di un costante, ripetuto inadempimento (non quindi una semplice momentanea difficoltà economica) del cliente affidato.


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