F.A.Q. - Domande frequenti


Contratti bancari: può la banca modificarmi il tasso e le altre condizioni di contratto?

In molti contratti bancari è contenuta una clausola (cd. dello ius variandi) con la quale la banca si riserva la facoltà di modificare, in presenza di un "giustificato motivo", le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese e commissioni) applicate al rapporto. Bisogna prestare molta attenzione a tale clausola perché se è vero che, per certi contratti bancari, come ad es. i conti correnti, i depositi, le aperture di credito in conto corrente (in genere i contratti cd. "a tempo indeterminato") ciò puó anche essere normale, per altri contratti, quelli cioè "a tempo determinato" quali ad es. i contratti di mutuo, la variazione decisa in maniera unilaterale dalla banca puó non essere invece sempre legittima. Cosí, ad esempio può essere accettata la variazione di qualche spesa "accessoria" del mutuo - come ad es. le spese di incasso delle rate oppure le spese di rilascio di un estratto conto; mentre nessuna variazione sfavorevole (aumento o peggioramento) deve verificarsi in relazione al tasso inizialmente pattuito fra le parti. A maggior ragione se si tratta di un tasso fisso ed immodificabile. In questi casi vi è addirittura da dubitare che possa essere applicato l'art. 118 del Testo Unico Bancario che prevede appunto lo ius variandi. In ogni caso, se in un contratto di mutuo si dovesse trovare questa clausola, si consiglia vivamente di far togliere dal suo contenuto ogni eventuale riferimento alla modificabilità del tasso di interesse, al parametro o allo "spread" inizialmente concordati con la banca.


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