Comportamento in caso di sinistro


In caso di incidente, incendio o furto di una certa entità chiamate in ogni caso la polizia e accertatevi che questa rediga un verbale su come si sono svolti i fatti e non si limiti solamente ad annotare le generalità delle parti.

Fate, se possibile, delle foto del sinistro e prendete nota dei nomi e degli indirizzi dei possibili testimoni. Questi sono spesso di importanza decisiva.

In caso d'incidente, in base all'art. 1914 c.c., dovete aver fatto tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (cosiddetto "obbligo di salvataggio"), altrimenti potreste perdere il diritto al risarcimento del danno (p. es.: se notate un incendio dovete immediatamente chiamare i pompieri, ecc.).

Obblighi generali dell'assicurato in seguito al sinistro.


1. In base all'art. 1913 l'assicurato deve dare avviso del sinistro alla compagnia di assicurazione, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento dannoso o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, tranne che nel contratto sia stato concordato un termine diverso (conservarne copia).
La denuncia del sinistro deve contenere: luogo, data, ora, descrizione dell'accaduto, elenco dei danni, certificati medici, fotografie del sinistro, indicazione dei testimoni. Sollecitate la compagnia di assicurazione a indicarvi per iscritto quali documenti sono necessari per la liquidazione dei danni (cfr. lettera-tipo).

2. Richiedete all'assicurazione quali siano il numero di protocollo assegnato al sinistro, l'indirizzo, il numero di telefono, e l'orario di consultazione della persona incaricata di seguire il vostro caso, affinché sappiate a chi dovete rivolgervi.

3. Qualora la documentazione presentata non sia sufficiente per quantificare esattamente il danno, la compagnia di assicurazione incarica un perito (per danni materiali) o un medico (per danni personali), per la valutazione dello stesso. Questi accertano se il sinistro sia coperto dall'assicurazione sottoscritta e quando il risarcimento venga meno.

Tre sviluppi possibili


a) L'assicurazione si assume l'onere di liquidare il danno e l'assicurato è d'accordo con la somma offerta: si arriva alla liquidazione: dovete leggere attentamente la quietanza, in particolare per quanto riguarda la somma effettivamente offerta; se non avete dubbi, firmatela quindi e inviatela alla compagnia. Entro trenta giorni deve aver luogo la liquidazione; se vi sono ritardi o intoppi scrivete all'Autorità di controllo di settore, cioè l'IVASS.

b) L'assicurazione rifiuta di assumersi il sinistro nella sua totalità.
Fatevi dare in ogni caso una comunicazione scritta del rifiuto. Da questo momento decorrono i 60 giorni per esercitare il diritto di recesso dal contratto. Confrontate le condizioni del contratto di assicurazione con la causa del rifiuto e se non comprendete perché l'assicurazione ha rifiutato il risarcimento, rivolgetevi ad un'organizzazione indipendente di consumatori (Centro Tutela Consumatori Utenti) o ad un legale (qualora siate in possesso di un'assicurazione di tutela giudiziaria).

c) L'assicurazione si assume l'onere di liquidare il danno, ma paga meno di quanto vi aspettate. È il caso probabilmente più frequente. Fatevi inviare per iscritto dalla compagnia una tabella in cui vi viene indicato di come si compone la somma offerta. Solo in questo modo si potrà controllare se l'assicurazione abbia offerto una somma troppo bassa o se invece stia offrendo una somma equa. Eventualmente potete far eseguire da un esperto una perizia privata. È importante che si tratti di un consulente tecnico d'ufficio, in quanto l'assicurazione riconosce solo questi. Presso ciascun Tribunale potrete aver copia della lista dei consulenti tecnici d'ufficio della zona; per l'Alto Adige la potete scaricare qui online.
Se non si è ancora d'accordo sulla somma proposta, non rimane altro che l'arbitrato - qualora previsto come obbligatorio nelle condizioni contrattuali (tale clausola è normalmente considerata dalle associazioni di tutela consumatori come una clausola vessatoria) oppure il processo ordinario.

Termini prescrizionali:


  • Danni derivanti da circolazione dei veicoli: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro (art. 2947 c.c.).

  • Danno da fatto illecito: 5 anni dal giorno in cui è stata compiuta la condotta illecita (art. 2947 c.c.).

  • Diritti derivanti dal contratto di assicurazione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (art. 2952 c.c.); nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato (art. 2952 c.c.).


Bolzano, 01/2013